IN BREVE |
Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre 2025Debiti non rottamati: stop al CPB, neanche la “riammissione” salvaRottamazione-quater: prossima chiamata il 31 luglioSocietà quotate senza split payment dal 1° luglio 2025Cripto-attività e antiriciclaggio: le novità del decreto OmnibusDecreto Omnibus: le misure per il settore turistico-ricettivoAgenzia delle Entrate: aggiornata la Guida ai servizi online e novità per i servizi dedicati agli immobiliVendita beni usati: sì al forfetario se non c’è regime del margine pregressoFringe benefit uso promiscuo auto aziendali: chiarimenti su tassazione e periodo transitorioEcobonus e bonus casa: online il portale aggiornato per la comunicazione dei dati 2025 |
APPROFONDIMENTI |
Il modello IVA TR per la richiesta del credito del secondo trimestre 2025La Guida aggiornata ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e novità per i servizi dedicati agli immobili |
PRINCIPALI SCADENZE |
IN BREVE |
Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre 2025
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2025.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Debiti non rottamati: stop al CPB, neanche la “riammissione” salva
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7 luglio 2025, n. 176
Con risposta n. 176 del 7 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, in relazione ai quali la “rottamazione-quater” non si è perfezionata e conclusa per intervenuta decadenza dal piano di rateazione, preclude l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB).
Nello specifico, se la decadenza dal piano di rateazione avviene prima che la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) venga accettata, questa situazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, costituisce una causa ostativa che impedisce l’accesso al concordato preventivo biennale.
Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta successivamente all’accettazione della proposta, in base all’art. 22, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.
L’Agenzia delle Entrate esclude anche la possibilità di “conservare” gli effetti del CPB mediante adesione alla cd. “riammissione alla rottamazione-quater”.
Questa procedura, disciplinata dall’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, che prevede che, “limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’art. 1 della citata legge n. 197 del 2022”, non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quater: prossima chiamata il 31 luglio
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato, entro lo scorso 30 giugno, la Comunicazione di riammissione alla “rottamazione-quater”. La copia e i moduli di pagamento sono disponibili in area riservata.
Per mantenere i benefici della riammissione alla “rottamazione-quater” è necessario effettuare il versamento della prima o unica rata in scadenza giovedì 31 luglio 2025.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025.
Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
IVA
Società quotate senza split payment dal 1° luglio 2025
D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 10
L’art. 10 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ha escluso dal 1° luglio 2025 le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana dal perimetro di applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti).
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un regime speciale di pagamento dell’IVA, che prevede la separazione del pagamento della fattura tra l’imponibile e l’imposta sul valore aggiunto. È stato introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la modifica del D.P.R. n. 633/1972 avvenuta a seguito dell’emanazione dell’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge Finanziaria n. 190/2014.
Lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana per le fatture emesse, cioè trasmesse allo Sdi, fino al 30 giugno 2025, a prescindere dal momento dell’effettivo pagamento/incasso. Alle fatture emesse, e quindi che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, lo split payment non sarà invece più applicabile.
ANTIRICICLAGGIO
Cripto-attività e antiriciclaggio: le novità del decreto Omnibus
D.L. 30 giugno 2025, n. 95, artt. 10 e 11
Il decreto Omnibus (D.L. n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche in materia di cripto-attività e antiriciclaggio.
L’art. 10, in particolare, proroga il termine per presentare le domande di autorizzazione per i soggetti già operativi in Italia nel settore delle cripto-attività, originariamente fissato al 30 giugno 2025, al 30 dicembre 2025.
Questi soggetti, di conseguenza, potranno continuare a operare in via transitoria senza aver ottenuto l’autorizzazione fino al 30 giugno 2026.
Inoltre, le società che appartengono allo stesso gruppo e che hanno presentato istanza in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea entro il 30 dicembre 2025, potranno continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
In materia, invece, di antiriciclaggio, l’art. 11 va ad ampliare le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), prevedendo che diventi il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o organismi internazionali riguardanti il rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti dall’art. 4 del Codice del Terzo settore, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.
Il CSF avrà inoltre l’obbligo di fornire risposte “tempestive” alle richieste provenienti da altri Stati o organismi sovranazionali.
Decreto Omnibus: le misure per il settore turistico-ricettivo
D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 14
Il decreto Omnibus (D.L. n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche per il settore turistico-ricettivo.
Con lo scopo di migliorare il benessere dei lavoratori del settore, inclusi quelli impiegati presso bar e ristoranti, e garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, l’art. 14 del decreto autorizza la spesa di:
- 44 milioni di euro per l’anno 2025 e 38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 22 milioni di euro per l’anno 2025 e 16 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;
- 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
Le risorse stanziate saranno destinate ai soggetti che, nella piena disponibilità degli immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, saranno individuate, con apposito decreto del Ministero del Turismo, le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato.
L’art. 14 del decreto Omnibus, infine, va a prorogare alcune scadenze legislative, come quella relativa alle domande di contributo legate al decreto n. 113/2024, posticipata al 15 dicembre 2025, e i termini relativi agli interventi previsti dal decreto n. 152/2021, ora estesi fino al 31 marzo 2026.
ADEMPIMENTI
Agenzia delle Entrate: aggiornata la Guida ai servizi online e novità per i servizi dedicati agli immobili
Agenzia delle Entrate, Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione della Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”, aggiornata a luglio 2025, pensata per facilitare i contribuenti ad assolvere agli adempimenti che li riguardano ed essere in regola senza recarsi in un ufficio dell’Agenzia.
La nuova versione della Guida illustra, anche con esempi pratici, come si può fare tutto direttamente da casa, principalmente utilizzando il portale on line dell’Agenzia e gli altri canali messi a disposizione dei cittadini.
Vedi l’Approfondimento
REGIMI CONTABILI
Vendita beni usati: sì al forfetario se non c’è regime del margine pregresso
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 7 luglio 2025, n. 181
Con risposta n. 181 del 7 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che qualora nei precedenti periodi d’imposta non si sia mai adottato, ai fini IVA, un regime speciale (nel caso in questione il cd. regime del margine), è possibile transitare nel regime forfetario.
Nel documento l’Agenzia delle Entrate risponde a un contribuente che fino al 2024 ha applicato il regime fiscale di vantaggio, regime che cesserà per sopraggiunti limiti di età. Avendo superato questa soglia, dal 1° gennaio 2025 il contribuente intende quindi passare al regime forfetario.
Oltre a continuare la sua attività principale di commercio di piccoli elettrodomestici, il contribuente ha in programma di ampliare l’attività includendo anche la vendita di elettrodomestici usati, che per legge rientra nel cosiddetto “regime del margine”, un regime speciale IVA obbligatorio in questi casi che, normalmente, non permette di accedere contemporaneamente al regime forfetario.
L’Agenzia delle Entrate, su questo punto, chiarisce che l’incompatibilità tra il regime forfetario e i regimi speciali IVA scatta solo se si applica già un regime speciale IVA in precedenti periodi d’imposta.
Dal momento che l’attività di vendita dell’usato partirà nel 2025, e non c’è un periodo precedente in cui il contribuente abbia adottato il regime del margine, lo stesso potrà applicare il regime forfetario fin dall’inizio.
IMPOSTE SUI REDDITI
Fringe benefit uso promiscuo auto aziendali: chiarimenti su tassazione e periodo transitorio
Agenzia delle Entrate, Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E
A seguito delle modifiche intervenute ad opera della legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, legge n. 204/2024) e del decreto “Bollette” (art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E del 3 luglio, illustra la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, fornendo chiarimenti in merito:
- alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo dei veicoli aziendali;
- alla disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel predetto regime.
Come noto, dal 1° gennaio sono state introdotte nuove regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo.
In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in.
La nuova disciplina fiscale, chiariscono le Entrate nella circolare, non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia, invece, per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti.
Nel documento anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarimenti, anche con esempi pratici, sui casi in cui possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.
AGEVOLAZIONI
Ecobonus e bonus casa: online il portale aggiornato per la comunicazione dei dati 2025
È operativo, dal 30 giugno scorso, il nuovo portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa.
Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati, spiega l’ENEA, decorre dal 30 giugno 2025:
- per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data di messa online del portale;
- per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.
L’accesso al servizio online è disponibile solo previa autenticazione tramite SPID di persona fisica o CIE.
APPROFONDIMENTI |
IVA
Il modello IVA TR per la richiesta del credito del secondo trimestre 2025
Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2025.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge Comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l’apposizione del visto di conformità.
ADEMPIMENTI
La Guida aggiornata ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e novità per i servizi dedicati agli immobili
Agenzia delle Entrate, Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione della Guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”, aggiornata a luglio 2025, pensata per facilitare i contribuenti ad assolvere agli adempimenti che li riguardano ed essere in regola senza recarsi in un ufficio dell’Agenzia.
La nuova versione della Guida illustra, anche con esempi pratici, come si può fare tutto direttamente da casa, principalmente utilizzando il portale on line dell’Agenzia e gli altri canali messi a disposizione dei cittadini.
Una delle novità riguarda la visura catastale, che consente di consultare e ottenere gli atti e i documenti catastali, tra cui:
- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).
Ora, a differenza da quanto avveniva prima, l’utente può effettuare gratuitamente la visura on line sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare. Richiedendo la visura presso lo sportello, invece, questa è gratuita solo per gli immobili di cui si è intestatari.
Se si accede tramite area riservata alla sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”, accedendo al servizio “Visure catastali di immobili non di proprietà”, è possibile ottenere gratuitamente anche le visure catastali on line su immobili dei quali non si risulti titolari in Catasto, come:
- visure attuali per soggetto;
- visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni.
Richiedendo, invece, il rilascio di visure catastali di immobili non di proprietà presso gli sportelli degli Uffici provinciali dell’Agenzia, è previsto il pagamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Altro “plus” la possibilità, in area libera attraverso il servizio gratuito “Consultazione rendite catastali”, di conoscere:
- per i fabbricati, l’indirizzo, la zona censuaria, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita catastale;
- per i terreni, la superficie, la qualità, il reddito dominicale e quello agrario.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 21 luglio 2025 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE e REDDITI 2025 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. | Mod. F24 |
Lunedì 21 luglio 2025 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono le condizioni per la proroga. | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. | Mod. F24 |
Lunedì 21 luglio 2025 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2025 se ricorrono condizioni per la proroga. | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
Martedì 29 luglio 2025 | Dichiarazione IVA 2025 | Presentazione della dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024 detta tardiva, ossia con un ritardo di 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile. Trascorsi anche i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2025 la dichiarazione IVA si considera omessa. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA. | Telematica |
Giovedì 31 luglio 2025 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. | I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |